Infatti, all'art. 5, lo stesso decreto sancisce che: “per lo svolgimento delle attività di investigazioni ai punti:
- a.I, Investigazioni private,
- a.Il, Investigazioni aziendali,
- a.III, Investigazioni commerciali,
- a.IV, Investigazioni assicurative.
I soggetti autorizzati (poichè muniti di apposita licenza per lo svolgimento dell'attività di investigazione per conto di soggetti terzi, interessati e legittimati a poter conferirne incarico per le modalità descritte nello stesso testo di legge), possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'art. 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: "attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici di localizzazione satellitare GPS”.