Le motivazioni di questa condotta possono essere le più svariate, ad esempio, il dipendente potrebbe svolgere un secondo lavoro in proprio od a favore di un competitor, oppure di voler trascorre del tempo libero indebitamente retribuito.
L'assenteismo è un fenomeno psico-sociologico che si ha quando un lavoratore manca dal luogo di lavoro per un tempo più o meno prolungato per propria volontà o per cause non giustificate.
La principale causa di assenteismo è la malattia. Questa però va distinta tra malattia effettiva e malattia, invece, non reale.
Nel primo caso essa può essere provocata, in maniera più o meno diretta, dall'azienda attraverso il non rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, oppure essere dovuta a fattori esterni al luogo di lavoro e legati alla vita personale del lavoratore.
Nel caso in cui la malattia sia di fatto non reale, essa rappresenta una scusa che maschera altri disagi provati dal lavoratore o che nasconde problemi connessi alle sue mansioni.
I motivi per cui un dipendente si assenta dal lavoro senza che vi sia un effettivo malessere fisico che impedisce la presenza sul luogo di lavoro e la prestazione richiesta dal contratto sono:
- Un cattivo clima lavorativo con i colleghi, con i capi o con entrambi. Questo può essere dovuto ai comportamenti tenuti, alla comunicazione non buona o assente, alla non adeguata chiarezza informativa.
- Un'organizzazione del lavoro che causa un sovraccarico del lavoro per il dipendente provocandogli stress, problemi di salute, scarsa soddisfazione personale e lenendo la sua motivazione verso la mansione e verso l'azienda stessa.
- Un senso di precarietà che l'azienda trasmette più o meno consapevolmente al lavoratore, portandolo a perdere motivazione e facendolo sentire insicuro anche riguardo alle proprie capacità.
- Un'assenza di feedback da parte dei superiori, una retribuzione inadeguata o bassa e una scarsa possibilità di far carriera, possono portare il dipendente a perdere fiducia nell'azienda, a non impegnarsi nel lavoro e a perdere autostima.
I motivi sopra enumerati sono validi anche per quei casi di assenteismo che si manifestano come mancanza di puntualità o assenze brevi non giustificate.
Non si considera invece assenteismo la non presenza legata ad agitazioni di carattere sindacale quali scioperi (che normalmente non vengono retribuiti) e assemblee autorizzate.
L'assenteismo inoltre è un fenomeno sociologico direttamente collegato al comportamento sia dei singoli che delle imprese e alle condizioni di lavoro complessive.
Infatti, condizioni e ambienti di lavoro soddisfacenti e motivanti si sono dimostrati fattori essenziali nel ridurre l'assenteismo, mentre condizioni opposte, unite alla disaffezione o alla scarsità di controlli da parte dell'azienda, favoriscono al contrario il fenomeno.
Le motivazioni di questa condotta tuttavia, potrebbero essere le più svariate, ad esempio, il dipendente potrebbe svolgere un secondo lavoro in proprio od a favore di un competitor, oppure di voler trascorre del tempo libero indebitamente retribuito: anche se attestata da un eventuale corredo documentale medico (certificati, etc.).
Infatti, minuziose evidenze che attestino il sospetto che un dipendente abbia simulato o addirittura “inscenato” un falso stato di malattia o un “assenteismo tattico”, sono ragione di licenziamento per giusta causa, da parte del datore di lavoro.
Le visite fiscali, ovvero gli accertamenti disposti a presidio di tali condotte perpetrate dai lavoratori a danno delle aziende, che vengono operate dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) o dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL), si sono spesso rivelate inadeguate a contrastare il fenomeno.
Per questo motivo è facoltà dell’imprenditore o datore di lavoro, poter dimostrare l’illecito utilizzo dei permessi di malattia, e le conseguenti sanzioni previste dalla “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”.
Sono numerose le sentenze della Cassazione in materia: 16 agosto 2016 n. 17113), non importa tanto l’attestazione fatta dal medico curante quanto l’effettività della patologia.
Tuttavia le certificazioni mediche possono essere contestate dal datore di lavoro attraverso la valorizzazione di ogni circostanza di fatto volta a dimostrare l’insussistenza dalla malattia o quantomeno uno stato di incapacità lavorativa tale da giustificare l’assenza.
Pertanto, è risaputo che la mancanza del legame di fiducia fra datore di lavoro e lavoratore dipendente rende inevitabilmente impossibile la continuazione dell'attività lavorativa.
L’intenzionalità del fenomeno di simulazione della malattia allo scopo di assentarsi sistematicamente dal proprio luogo di lavoro per svolgere un altro o dedicarsi ad altri impegni, è ritenuta motivazione di inosservanza dei doveri tra cui quelli di fedeltà: Cass. 12.4.1985, n. 2434.
Nonchè di negligenza nell’esecuzione delle proprie obbligazioni: Cass. 2.11.1995, n. 11355, e, in generale, dei principi di buona fede e correttezza vigenti in materia contrattuale: Cass. 6.10.2005, n. 19414, in Orient. Giur. Lav., 2005, 835.
Infatti, ricordiamo che è facoltà dell’imprenditore o datore di lavoro, poter raccogliere elementi di prova utili ad attestare la veridicità di comportamenti illegittimi adottati da dipendenti, anche avvalendosi di agenzie di investigazione.
L'assenteismo non viene riconosciuto come motivo (o giusta causa) di licenziamento; se, invece, viene considerato come abuso o come un mancato motivo giustificabile per la mancata presenza, il datore di lavoro può licenziare.
Infatti il definito "assenteismo tattico" può creare disagio sia nell'organizzazione che agli altri lavoratori.
In generale, in Italia la legislazione sull'assenteismo si basa sulle direttive dell'Unione europea che decreta che nel nostro Paese, sia necessario il certificato medico al rientro al lavoro, il cui periodo massimo di assenza è di 52 settimane, come nella maggior parte dei Paesi.
Poi il lavoratore in malattia non è indennizzato per i primi tre giorni di assenza e, come in molti Stati, compresa l'Italia, tramite gli accordi collettivi o i contratti di lavoro, si possono invece attestare la retribuzione completa o integrativa, pagata del datore di lavoro.
In Italia nel D. Lgs. n. 78/2009 vengono aumentate le fasce orarie in cui il lavoratore assente deve essere reperibile: si passa così da 4 a 11 ore in cui è obbligatorio il certificato medico dopo due fatti consecutivi dell'assenza nello stesso anno solare o un'assenza che superiori i 10 giorni. Si controlla la modalità di calcolo per indennità di amministrazione.