Le investigazioni per il rintraccio del posto di lavoro, comprendono ogni attività di accertamento necessaria ad individuare gli estremi completi del datore di lavoro, o il luogo di lavoro, del debitore attenzionato, al fine di procedere, attraverso il pignoramento presso terzi, al blocco di quanto maturato e di quanto verrà percepito in costanza di rapporti lavorativi.
Nel diritto italiano, si definisce pignoramento l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata.
È l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. da 491 a 497).
La legge consente strumenti di protezione del patrimonio opponibili ai creditori, come il conferimento dei beni a un fondo patrimoniale, oppure a un trust di diritto anglosassone.
Il pignoramento presso terzi, attiene ai crediti che il debitore può vantare presso terzi (ad esempio il conto corrente o lo stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, e deve contenere (art. 543 c.p.c.):
- l'ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo sui beni e i crediti assoggettati a pignoramento;
- l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- l'indicazione anche generica delle cose o somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
- l'invito a comparire davanti al giudice per effettuare la dichiarazione del terzo a norma dell'art. 547 c.p.c.
Come per i beni mobili, anche determinati crediti non possono essere sottoposti a pignoramento, in considerazione della loro funzione di sostentamento (art. 545 c.p.c.):
- i crediti alimentari, tranne che per le cause di alimenti;
- i crediti aventi come oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Tuttavia i crediti da lavoro possono essere pignorati solo parzialmente, per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato e comunque fino alla misura del quinto, per i crediti dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e per ogni altro credito (art. 545 c.p.c).
Dal giorno in cui gli viene notificato l'atto di pignoramento, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
Scopo della norma è assicurare al creditore pignoratizio la fruttuosità della azione esecutiva scongiurando, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di pignoramento e la dichiarazione del terzo, il pericolo di sottrazioni, alienazioni, o, più in generale, atti di disposizione da parte del terzo debitore relativamente alle cose o somme da lui dovute in pregiudizio delle aspettative creditorie.
Al blocco delle somme, con conseguente indisponibilità per il debitore, non consegue l'automatica e immediata assegnazione delle somme al creditore, il quale potrà disporre delle stesse sono a seguito di un'ordinanza di assegnazione emessa da un Giudice