Cosa sono le ricerche per il rintraccio del posto di lavoro?
Individuare la posizione lavorativa del debitore al fine di operare eventuali pignoramenti presso terzi.
Le investigazioni per il rintraccio del posto di lavoro, comprendono ogni attività di accertamento necessaria ad individuare gli estremi completi del datore di lavoro, o il luogo di lavoro, del debitore attenzionato, al fine di procedere, attraverso il pignoramento presso terzi, al blocco di quanto maturato e di quanto verrà percepito in costanza di rapporti lavorativi.
Nel diritto italiano, si definisce pignoramento l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata.
È l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. da 491 a 497).
La legge consente strumenti di protezione del patrimonio opponibili ai creditori, come il conferimento dei beni a un fondo patrimoniale, oppure a un trust di diritto anglosassone.
Il pignoramento presso terzi, attiene ai crediti che il debitore può vantare presso terzi (ad esempio il conto corrente o lo stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, e deve contenere (art. 543 c.p.c.):
- l'ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo sui beni e i crediti assoggettati a pignoramento;
- l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- l'indicazione anche generica delle cose o somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
- l'invito a comparire davanti al giudice per effettuare la dichiarazione del terzo a norma dell'art. 547 c.p.c.
Come per i beni mobili, anche determinati crediti non possono essere sottoposti a pignoramento, in considerazione della loro funzione di sostentamento (art. 545 c.p.c.):
- i crediti alimentari, tranne che per le cause di alimenti;
- i crediti aventi come oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Tuttavia i crediti da lavoro possono essere pignorati solo parzialmente, per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato e comunque fino alla misura del quinto, per i crediti dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e per ogni altro credito (art. 545 c.p.c).
Dal giorno in cui gli viene notificato l'atto di pignoramento, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
Scopo della norma è assicurare al creditore pignoratizio la fruttuosità della azione esecutiva scongiurando, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di pignoramento e la dichiarazione del terzo, il pericolo di sottrazioni, alienazioni, o, più in generale, atti di disposizione da parte del terzo debitore relativamente alle cose o somme da lui dovute in pregiudizio delle aspettative creditorie.
Al blocco delle somme, con conseguente indisponibilità per il debitore, non consegue l'automatica e immediata assegnazione delle somme al creditore, il quale potrà disporre delle stesse sono a seguito di un'ordinanza di assegnazione emessa da un Giudice.
Le investigazioni per il rintraccio del posto di lavoro, comprendono ogni attività di accertamento necessaria ad individuare gli estremi completi del datore di lavoro, o il luogo di lavoro, del debitore attenzionato, al fine di procedere, attraverso il pignoramento presso terzi, al blocco di quanto maturato e di quanto verrà percepito in costanza di rapporti lavorativi.
Nel diritto italiano, si definisce pignoramento l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata.
È l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. da 491 a 497).
La legge consente strumenti di protezione del patrimonio opponibili ai creditori, come il conferimento dei beni a un fondo patrimoniale, oppure a un trust di diritto anglosassone.
Il pignoramento presso terzi, attiene ai crediti che il debitore può vantare presso terzi (ad esempio il conto corrente o lo stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, e deve contenere (art. 543 c.p.c.):
- l'ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo sui beni e i crediti assoggettati a pignoramento;
- l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- l'indicazione anche generica delle cose o somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
- l'invito a comparire davanti al giudice per effettuare la dichiarazione del terzo a norma dell'art. 547 c.p.c.
Come per i beni mobili, anche determinati crediti non possono essere sottoposti a pignoramento, in considerazione della loro funzione di sostentamento (art. 545 c.p.c.):
- i crediti alimentari, tranne che per le cause di alimenti;
- i crediti aventi come oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Tuttavia i crediti da lavoro possono essere pignorati solo parzialmente, per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato e comunque fino alla misura del quinto, per i crediti dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e per ogni altro credito (art. 545 c.p.c).
Dal giorno in cui gli viene notificato l'atto di pignoramento, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
Scopo della norma è assicurare al creditore pignoratizio la fruttuosità della azione esecutiva scongiurando, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di pignoramento e la dichiarazione del terzo, il pericolo di sottrazioni, alienazioni, o, più in generale, atti di disposizione da parte del terzo debitore relativamente alle cose o somme da lui dovute in pregiudizio delle aspettative creditorie.
Al blocco delle somme, con conseguente indisponibilità per il debitore, non consegue l'automatica e immediata assegnazione delle somme al creditore, il quale potrà disporre delle stesse sono a seguito di un'ordinanza di assegnazione emessa da un Giudice.