Inquadramento normativo: Investigazioni aziendali

Normative delle investigazioni sul corretto versamento di licenze e royalties

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Normative delle investigazioni sul corretto versamento di licenze e royalties


Articolo 2575 del Codice civile, che recita sotto la rubrica “Oggetto del diritto”, quanto segue
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

La previsione delle fattispecie di reato recate dagli articoli citati sono inserite nel codice penale al libro V° (Del lavoro), titolo IX (Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali), Capo I (Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche)

 Legge 22.04.1941 n. 633 (L.D.A.) - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

È stato oggetto di modifiche ed integrazioni che nel tempo si sono succedute per effetto di direttive europee e interventi del legislatore nazionale. Non sempre questi interventi normativi sono stati effettuati con il sistema della “novellazione”, cioè agendo direttamente sulle disposizioni in modo da sostituirle e/o integrarle formalmente: si tratta di un dispositivo normativo che si snoda in 206 articoli.

Al secondo comma dell’art. 1 l.d.a. è stabilito: “sono altresì protetti i programmi per elaboratore… e le banche di dati“.

L’art. 2 della legge precisa poi:

“Sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell’architettura;

6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”