Articolo 595 del Codice penale, che recita sotto la rubrica “Diffamazione”, quanto segue
Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
La previsione della fattispecie di reato recata dall’articolo citato è inserita nel codice penale al libro II° (Dei delitti in particolare), titolo XII (Dei delitti contro la persona), capo II (Dei delitti contro l’onore)
Articolo 368 del Codice penale, che recita sotto la rubrica “Calunnia”, quanto segue
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
La previsione della fattispecie di reato recata dall’articolo citato è inserita nel codice penale al libro II° (Dei delitti in particolare), titolo III (Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia), capo I (Dei delitti contro l’attività giudiziaria)
Per curiosità si fa presente che il diritto canonico ha ritenuto necessario procedere alla promulgazione di un decreto generale canonico “su tutela di buona fama e riservatezza” fornendo un articolato normativo regolamentare al canone del Codex Iuris Canonici n. 220 secondo cui "Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità"