Per rendere l’attività realmente utile al fascicolo, seguiamo una procedura standardizzata che resta comunque flessibile sul singolo caso.
1) Mandato e delega
→ lettera di incarico al professionista investigativo ex art. 327-bis c.p.p., con indicazione degli obiettivi e dei limiti dell’attività;
→ coordinamento con il difensore su elenco persone da contattare, priorità e sequenza dei colloqui.
2) Contatto preliminare
→ invito al colloquio con indicazione dell’oggetto in termini generali, senza rivelare informazioni sensibili non necessarie;
→ chiarimento della facoltà di rifiutare, rinviare o limitare l’intervista, nel rispetto della volontarietà.
3) Identificazione e privacy
→ raccolta dei dati anagrafici minimi indispensabili;
→ consegna dell’informativa privacy, con spiegazione di come potranno essere utilizzate le dichiarazioni;
→ nessuna registrazione audio/video senza consenso esplicito e preferibilmente scritto.
4) Intervista riservata
→ uso prevalente di domande aperte, per evitare suggestioni;
→ verifiche di coerenza cronologica e spaziale (quando, dove, da quale posizione ha visto o sentito);
→ annotazioni interne dell’investigatore su affidabilità percepita, eventuali contraddizioni, possibili condizionamenti.
5) Valutazione difensiva
→ restituzione sintetica al difensore (memo o report riservato);
→ decisione congiunta se procedere a colloquio documentato ex art. 391-ter, a citazione come teste o se, al contrario, non valorizzare quella fonte in giudizio.