Colloqui non documentati e interviste difensive ex artt. 391-bis e 391-ter c.p.p.: raccolta dichiarazioni, analisi di attendibilità e verbali conformi nel pieno rispetto di norme, privacy e deontologia.

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Prima di mettere una versione “in carta” e assumerla come prova, il difensore ha bisogno di capire quanto una persona sia davvero informata, coerente e disponibile a esporsi nel processo.

Il colloquio non documentato ex art. 391-bis c.p.p. serve esattamente a questo: incontrare, in modo riservato e strutturato, soggetti potenzialmente informati sui fatti per valutarne l’apporto probatorio possibile senza cristallizzare subito le dichiarazioni in un verbale.

In pratica consente di:
→ sondare ricordi, percezioni e limiti oggettivi di chi ha visto o sentito qualcosa;
→ verificare se la persona è disposta a comparire come teste o a sottoscrivere un verbale documentato ex art. 391-ter c.p.p.;
→ evitare di “bruciare” versioni approssimative o contraddittorie che potrebbero indebolire la strategia difensiva.

I nostri colloqui non documentati sono condotti da investigatori delegati ex art. 327-bis c.p.p., formati su tecniche di intervista e limiti deontologici: ogni passaggio è tracciato per il difensore, ma protetto verso l’esterno, così da mantenere un vantaggio informativo senza esporre il cliente a rischi inutili.

Perché il colloquio non documentato è uno strumento strategico

Nel processo penale la scelta dei testimoni è una leva strategica: citare la persona sbagliata, o in un momento sbagliato, può compromettere l’intera linea difensiva.

Il colloquio non documentato permette di:
→ ascoltare con calma la versione dei fatti, senza la pressione della verbalizzazione immediata;
→ verificare coerenza interna, memoria temporale, eventuali influenze esterne sulla narrazione;
→ capire se la persona è genuinamente neutrale, favorevole o ostile rispetto all’assistito;
→ stimare l’impatto che quella testimonianza potrebbe avere al vaglio di PM, giudice o giuria.

Dal punto di vista operativo, questa fase di pre-screening:
→ riduce il rischio di cristallizzare dichiarazioni inattendibili o facilmente attaccabili in udienza;
→ consente di concentrare la verbalizzazione solo sui soggetti realmente utili alla prova;
→ fornisce al difensore una mappa chiara dei possibili testimoni, con punti di forza e criticità.

In sintesi: il colloquio non documentato apre la strada alla prova, ma senza impegnare subito la difesa su versioni che potrebbero rivelarsi deboli.

Quadro normativo: artt. 391-bis e 391-ter c.p.p. e linee guida

L’attività si colloca in un perimetro normativo preciso.

Art. 391-bis c.p.p.
→ attribuisce al difensore, al sostituto e agli investigatori da lui delegati la facoltà di svolgere colloqui con persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini difensive;
→ consente contatti “prima o fuori” dal processo, nel rispetto della libertà di autodeterminazione del dichiarante;
→ prevede la possibilità che la persona si rifiuti o ponga condizioni al colloquio.

Art. 391-ter c.p.p.
→ disciplina il passaggio al colloquio documentato: se la persona acconsente, si redige verbale sottoscritto, che entra nel circuito probatorio;
→ richiede la lettura di avvertimenti specifici e l’osservanza di una forma più rigorosa.

Completano il quadro:
→ le linee guida del Consiglio Nazionale Forense (2019) sulle buone pratiche deontologiche nelle indagini difensive, per evitare pressioni, suggestioni o fraintendimenti sul ruolo del difensore;
→ il GDPR 2016/679, che impone informativa chiara sul trattamento dei dati personali acquisiti nel corso del colloquio e sulla loro eventuale utilizzazione in sede processuale.

Ogni intervista viene quindi impostata con un doppio obiettivo: raccogliere informazioni utili e, allo stesso tempo, non esporre il difensore a contestazioni di metodo.

Come strutturiamo un colloquio non documentato

Per rendere l’attività realmente utile al fascicolo, seguiamo una procedura standardizzata che resta comunque flessibile sul singolo caso.

1) Mandato e delega
→ lettera di incarico al professionista investigativo ex art. 327-bis c.p.p., con indicazione degli obiettivi e dei limiti dell’attività;
→ coordinamento con il difensore su elenco persone da contattare, priorità e sequenza dei colloqui.

2) Contatto preliminare
→ invito al colloquio con indicazione dell’oggetto in termini generali, senza rivelare informazioni sensibili non necessarie;
→ chiarimento della facoltà di rifiutare, rinviare o limitare l’intervista, nel rispetto della volontarietà.

3) Identificazione e privacy
→ raccolta dei dati anagrafici minimi indispensabili;
→ consegna dell’informativa privacy, con spiegazione di come potranno essere utilizzate le dichiarazioni;
→ nessuna registrazione audio/video senza consenso esplicito e preferibilmente scritto.

4) Intervista riservata
→ uso prevalente di domande aperte, per evitare suggestioni;
→ verifiche di coerenza cronologica e spaziale (quando, dove, da quale posizione ha visto o sentito);
→ annotazioni interne dell’investigatore su affidabilità percepita, eventuali contraddizioni, possibili condizionamenti.

5) Valutazione difensiva
→ restituzione sintetica al difensore (memo o report riservato);
→ decisione congiunta se procedere a colloquio documentato ex art. 391-ter, a citazione come teste o se, al contrario, non valorizzare quella fonte in giudizio.

Quando conviene attivare un colloquio non documentato

Lo strumento è particolarmente utile in tutte le situazioni in cui la mappa dei testimoni non è ancora chiara o presenta possibili criticità.

Esempi ricorrenti:

Incidenti stradali complessi
Sentire autisti, passeggeri o passanti per verificare se intendono confermare la versione resa alla polizia giudiziaria o se esistono discordanze rilevanti.

Reati societari e fallimentari
Raccogliere, in modo discreto, notizie da ex dipendenti, fornitori o collaboratori, senza allarmare i vertici aziendali né esporre subito i dichiaranti.

Conflitti condominiali e di vicinato
Capire se i vicini sono disponibili a testimoniare su rumori, abusi edilizi o altre condotte contestate, valutando il rischio di tensioni interne al condominio.

Violenza domestica e contesti familiari sensibili
Verificare, con particolare cautela, la disponibilità di parenti o conoscenti ad assumere il ruolo di testi, anticipando eventuali conflitti di lealtà o timori di ritorsioni.

In tutti questi scenari, il colloquio non documentato consente di ridurre il margine di incertezza prima di assumere decisioni processuali irreversibili.

Punti di forza e limiti dell’intervista riservata

Come ogni strumento processuale, anche il colloquio non documentato ha vantaggi evidenti e limiti da conoscere.

Punti di forza
→ previene la cristallizzazione di versioni manifestamente inattendibili;
→ consente di selezionare i testimoni “forti” prima di esporli al contraddittorio;
→ riduce il numero di verbali inutili e i costi di attività istruttorie superflue;
→ tutela la riservatezza delle fonti fino a quando non vi è un chiaro interesse processuale.

Limiti da considerare
→ le dichiarazioni rese nel colloquio non hanno valore probatorio autonomo: servono a orientare, non a sostituire la prova;
→ non possono essere utilizzate per “aggirare” divieti probatori o per esercitare pressioni improprie sui soggetti sentiti;
→ richiedono una gestione attenta per evitare contestazioni deontologiche (es. linguaggio suggestivo, promesse implicite, minimizzazione dei rischi per il dichiarante).

Per questo l’attività viene sempre pianificata e condotta in stretto coordinamento con il difensore, con criteri di trasparenza interna e riservatezza esterna.

Servizi collegati alle interviste difensive

Il colloquio non documentato è spesso il primo tassello di un percorso più ampio di Litigation Support.

Tra i servizi che possiamo attivare:
→ colloqui non documentati ex art. 391-bis c.p.p. con investigatori delegati;
→ redazione di verbali ex art. 391-ter c.p.p. con sottoscrizione digitale, quando la versione è ritenuta utile;
→ rintraccio e verifica dei testimoni chiave (residenza, reperibilità, eventuali conflitti);
→ analisi di coerenza delle dichiarazioni rispetto ad atti di indagine e documenti già presenti in fascicolo;
→ supporto alla citazione a teste in aula, con gestione logistica e comunicazioni;
→ coaching pre-deposizione per esame e controesame, nel pieno rispetto dei limiti deontologici.

L’obiettivo è offrire al difensore non solo singoli colloqui, ma una filiera completa di servizi a supporto della strategia probatoria.

COLLOQUI INVESTIGATIVI EX ART. 391-BIS C.P.P.


Se stai valutando quali persone sentire e in che forma valorizzarle nel processo, una fase di colloqui non documentati può evitare passi falsi e rafforzare il quadro probatorio.

Possiamo aiutarti a:
→ selezionare i soggetti da contattare e impostare il perimetro delle interviste difensive;
→ condurre colloqui non documentati e, quando opportuno, passare a verbali ex art. 391-ter c.p.p.;
→ integrare le risultanze in una strategia probatoria coerente con gli obiettivi del procedimento.

Contatta il team

Studieremo insieme la strategia più adatta al tuo fascicolo, nel pieno rispetto delle norme processuali e della deontologia forense.
FAQS

Chi può svolgere colloqui non documentati ex art. 391-bis c.p.p.?

La norma attribuisce la facoltà di svolgere colloqui difensivi a:
→ difensore dell’indagato o dell’imputato;
→ suoi sostituti processuali;
→ investigatori privati autorizzati ex art. 134 T.U.L.P.S., formalmente delegati ex art. 327-bis c.p.p.

L’attività avviene sempre sotto il coordinamento del difensore, che mantiene la responsabilità complessiva della strategia difensiva.

Il colloquio non documentato può essere registrato?

La registrazione non è vietata in assoluto, ma:
→ richiede il consenso informato della persona sentita, preferibilmente in forma scritta;
→ comporta obblighi specifici in termini di privacy, conservazione e possibile utilizzazione in giudizio;
→ può modificare il “clima” del colloquio, riducendo la spontaneità del dichiarante.

Nella pratica, spesso si preferisce limitarsi ad appunti riservati e valutare la registrazione solo quando si decide di passare a un colloquio documentato ex art. 391-ter c.p.p.

Qual è la differenza rispetto al colloquio documentato ex art. 391-ter c.p.p.?

Il colloquio non documentato:
→ ha funzione esplorativa e valutativa;
→ non genera un verbale destinato immediatamente al fascicolo processuale;
→ serve a decidere se e come valorizzare la fonte testimoniale.

Il colloquio documentato ex art. 391-ter c.p.p.:
→ richiede il consenso formale della persona;
→ si svolge con lettura di avvertimenti specifici e redazione di verbale sottoscritto;
→ produce un atto che può essere utilizzato come elemento di prova secondo le regole del codice di rito.

Spesso il primo precede il secondo, ma i due strumenti non vanno confusi né sovrapposti.

Che tutele ha la persona sentita in colloquio non documentato

Anche nella fase esplorativa, chi viene contattato mantiene diritti ben definiti:
→ facoltà di rifiutare il colloquio senza subire conseguenze;
→ diritto a conoscere in termini generali l’oggetto dell’intervista;
→ protezione rispetto a pressioni, promesse o minacce, in linea con le regole deontologiche;
→ tutela dei propri dati personali secondo GDPR, con informativa specifica sul trattamento.

Queste garanzie non sono un ostacolo all’indagine: sono la condizione perché quanto raccolto possa essere difeso, se necessario, anche sul piano formale.

In quanto tempo si possono organizzare i colloqui difensivi

Le tempistiche dipendono da:
→ numero di persone da contattare e loro reperibilità;
→ urgenza dettata dalle scadenze processuali (chiusura indagini, udienze fissate, termini per memorie);
→ complessità del contesto (es. aziende con più sedi, soggetti all’estero).

In molti casi è possibile:
→ programmare i primi colloqui entro pochi giorni dall’incarico;
→ restituire al difensore, nel giro di breve, una mappa sintetica dei testimoni potenzialmente utili, con indicazione di priorità e suggerimenti sulle successive mosse istruttorie.

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